IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva di cui al verbale che precede; letti gli
atti di causa,

                          Premette in fatto
    Con  citazione  notificata  il  4 gennaio  2000  Jacono  Giovanni
conveniva  in  giudizio  avanti  questo ufficio il Comune di Noto, in
persona  del  sindaco  pro  tempore,  chiedendo che lo stesso venisse
dichiarato  inadempiente  al contratto stipulato inter partes in data
11 febbraio 1999 per la pulizia dei locali comunali e scolastici, con
la   conseguente   condanna   al   risarcimento   del  danno  patito,
quantificabile, fino alla data della citazione, in L. 4.500.000 (o in
quell'altra misura contenuta nei limiti di competenza) e alle spese.
    L'inadempienza lamentata dall'attore consisteva nel fatto che per
uno  degli  stabili  oggetto del contratto, quello di via Bovio (sede
degli  uffici  della sez. distaccata di pretura nonche' di quelli del
giudice  di  pace)  il  comune  aveva  ridotto  la  prestazione,  con
informale comunicazione del 1 giugno 1999 e decorrenza dall'indomani,
ai  soli  locali  del giudice di pace e a quelli comuni, in quanto la
pretura  era  stata  soppressa  da  tale  data  ed  i  locali da essa
occupati, peraltro, erano stati materialmente chiusi.
    Solo  il successivo 11 ottobre, poi, il comune aveva formalizzato
la  gia'  avvenuta  riduzione del servizio, a decorrere dal 1 giugno,
motivandola   con   la   soppressione   della  pretura.  In  siffatto
comportamento  contrattuale del comune l'attore riteneva di ravvisare
un inadempimento risarcibile sotto il profilo del mancato guadagno.
    Costituendosi  in  giudizio  con  comparsa  del  5 febbraio 2000,
depositata  all'udienza  di  prima  comparizione, il comune convenuto
chiedeva  il rigetto della domanda, affermando che la riduzione delle
prestazioni  contrattualmente  previste (con corrispondente riduzione
del  corrispettivo)  non era stato un atto arbitrario ed illegittimo,
ma imposto dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
che  avendo  soppresso  la  sezione distaccata della Pretura di Noto,
aveva istituito ad Avola, anziche' a Noto, una sezione distaccata del
Tribunale di Siracusa.
    All'udienza   di   trattazione  del  18  febbraio  2000  l'attore
sollevava  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 48-bis
dell'Ordinamento  Giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto
con  l'art. 15 del d.lgs n. 51/1998) e delle tabelle A e B annesse al
detto Ordinamento, cosi' come con detta disposizione novellato, nella
parte  in  cui  veniva istituita ad Avola anziche' a Noto una sezione
del Tribunale di Siracusa; in contrasto con le risultanze istruttorie
emergenti   dai   parametri  stabiliti  nella  legge  di  delega  del
Parlamento  al  Governo,  cosi'  incorrendo  nel  vizio di accesso di
delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.
    Aderendo   a  specifica  richiesta  dell'attore,  questo  giudice
concedeva  alle  parti termine per il deposito in cancelleria di note
illustrative.  A  cio'  provvedeva,  il  26  febbraio  2000, soltanto
l'attore, il quale motivava la questione sollevata sotto tre distinti
profili.
    Con ordinanza del 30 marzo 2000 il giudice dichiarava la predetta
questione    di   legittimita'   costituzionale   rilevante   e   non
manifestamente  infondata,  sospendendo  il  giudizio ed ordinando la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    A  seguito  di  cio'  la Corte emetteva ordinanza n. 149 del 9/17
maggio  2001,  con  la quale dichiarava la manifesta inammissibilita'
della  questione portata al suo esame, per difetto di rilevanza nella
fattispecie de qua.
    L'attore   riassumeva   quindi   nei  termini  il  giudizio,  che
proseguiva  malgrado il decesso dell'avv. Rizza, difensore del Comune
di Noto, stante la volontaria prosecuzione ex art. 302 c.p.c., con la
costituzione di nuovo difensore del comune, l'avv. Franza.
    All'udienza  del  27  marzo 2002 l'attore sollevava nuovamente la
questione  di  legittimita'  costituzionale  ed  il giudice riservava
ordinanza,  concedendo alle parti termine per note illustrative. Solo
l'attore  le  depositava  nel termine assegnato, sviluppando il punto
relativo   alla   rilevanza,   argomentando   che   la  pronunzia  di
inammissibilita'   della   Corte  fosse  derivata  dalla  motivazione
insufficiente e poco perspicua dell'ordinanza di remissione.
                         In diritto osserva
    L'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 dispone
che  il  giudice  avanti  il  quale,  nel corso di un giudizio, venga
sollevata  questione  di  costituzionalita'  (con l'indicazione delle
norme  ritenute  viziate  e  delle disposizioni costituzionali che si
assumono  violate)  verifichi  preliminarmente se la questione stessa
sia  rilevante nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, se cioe'
quest'ultimo    possa   essere   definito   indipendentemente   dalla
risoluzione di essa.
    Questo   principio,   nella   odierna  fattispecie,  deve  essere
applicato  anche  alla  luce della citata ordinanza n. 149/2001 della
Corte costituzionale.
    Sul  punto,  ritiene  questo  giudice  che  - pur nella obiettiva
insufficienza  di motivazione contenuta nella precedente ordinanza di
remissione  del  30  marzo  2000  -  la  rilevanza  sussista  e  vada
riaffermata,  in quanto la decisione di merito non puo' essere emessa
prescindendo dalla risoluzione della questione sollevata.
    L'attore, infatti, l'ha sollevata per paralizzare l'eccezione del
comune,  che  aveva giustificato la legittimita' del proprio operato,
in quanto obbligatoriamente conseguente alle norme oggi impugnate.
    Con  l'atto  di  citazione, in altri termini, lo Jacono chiese la
condanna  del  comune  al  risarcimento  del  danno causatogli con la
riduzione  della  prestazione  contrattualmente  stabilita,  e solo a
seguito  dell'eccezione  avanzata dall'ente convenuto, di aver dovuto
motivarsi  a cio' per effetto di disposizione di legge (cosi' negando
ogni  sua  responsabilita'  per  "danno  ingiusto") egli sollevava la
questione  de  qua,  lamentando  che  la  norma invocata dal comune a
propria  difesa,  benche'  astrattamente  idonea  ad  escludere a suo
carico  la  configurabilita'  di  un "danno ingiusto", era viziata di
illegittimita' costituzionale.
    Da  qui  il  convincimento  di  questo  giudice,  che  la  previa
decisione della Corte costituzionale circa la fondatezza o meno della
questione    stessa    costituisca    presupposto    necessario    ed
imprescindibile  della  decisione  di  merito  sulla controversia che
oppone lo Jacono al Comune di Noto.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza della predetta questione,
ritiene  questo  giudice che le argomentazioni svolte nella ordinanza
del 30 marzo 2001 siano integralmente condivisibili.
    Essa  muove  dalle modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. 30
gennaio   1941,  n. 12)  -  mediante  gli  artt. 48-bis  e  48-rer  -
introdotte  con  l'art. 15,  d.lgs.  n. 51  del  19 febbraio 1998 nel
contesto  dell'istituzione  della  figura  del giudice unico di primo
grado.
    La  prima  di  queste norme (art. 48-bis) dispone che "Nei comuni
indicati  nella  tabella  B  annessa  al  presente  ordinamento  sono
istituite   sezioni   distaccate   del  tribunale  ordinario  con  la
circoscrizione  stabilita  per  ciascuna  di esse" e in detta tabella
sono  elencate  tre sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, con
sede  nei Comuni di Augusta, Avola e Lentini. Nella tabella A annessa
all'ordinamento  la  circoscrizione  della sezione istituita ad Avola
risulta  formata  dai  Comuni  di  Avola, Noto, Pachino, Portopalo di
Capopassero e Rosolini.
    La   seconda   norma  (art. 48-ter)  riguarda  invece  le  future
modifiche   delle  sezioni  distaccate,  attribuite  alla  competenza
amministrativa del Ministro Guardasigilli.
    E'  stata in tal modo introdotta una doppia disciplina, nel senso
che  mentre  in  sede  di  prima istituzione delle sezioni distaccate
(art. 48-bis)   la  materia  della  geografia  giudiziaria  e'  stata
"legificata",  le successive attivita' di istituzione, soppressione e
modificazione  della circoscrizione delle sezioni distaccate verranno
invece  disposte (ai sensi dell'art. 48-ter) con decreto motivato del
Ministro della giustizia.
    Il quadro normativo cosi' delineato e' stato ritenuto dall'attore
costituzionalmente illegittimo.
    E'  stato  anzitutto  lamentato  un  eccesso  di delega in cui il
Governo sarebbe incorso, in relazione alla delega del Parlamento, con
conseguente  violazione  dell'art. 76  Cost.,  il quale prescrive che
"l'esercizio  della  funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo  se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e
soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti".
    Utilizzando  appunto,  per  l'istituzione  del giudice unico e la
riforma delle circoscrizioni giudiziarie, lo strumento usuale in ogni
analoga  ipotesi  di  complessita',  quello della delega, la legge 16
luglio  1997  n. 254  (Gazzetta  Ufficiale 5 agosto 1997, n. 181) con
l'art. 1  consentiva  al  Governo  di  varare  "uno  o  piu'  decreti
legislativi"  per  realizzare  una piu' razionale distribuzione delle
competenze  degli  uffici  giudiziari, con l'osservanza dei "principi
direttivi"  ivi  elencati, fra cui (let. i), quello di "sopprimere le
attuali   sezioni   distaccate   presso   le  preture  circondariali,
istituendo  ove occorra sezioni distaccate di tribunale (...) secondo
criteri  oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del
territorio  e  del  numero  di abitanti, difficolta' di collegamento,
indice di contenzioso sia civile che penale".
    La laboriosa istruttoria tendente alla individuazione, sulla base
dei  predetti  criteri,  delle  sezioni  distaccate  del Tribunale di
Siracusa,  porto'  alla conclusione che una di esse (a servizio della
intera  parte  meridionale di quella provincia, e cioe' dei Comuni di
Noto,  Avola,  Pachino,  Portopalo  di Capopassero e Rosolini) doveva
essere istituita a Noto.
    Nella  relazione  generale  allo  schema  di  decreto legislativo
recante  "Istituzione  delle  sezioni  distaccate  di tribunale e dei
tribunali  delle  aree metropolitane" si sottolinea che la loro prima
istituzione  e'  "indubitabilmente demandata al decreto legislativo",
con  eventuale possibilita' di delegificare (su conforme parere delle
commissioni parlamentari) i successivi provvedimenti di istituzione e
soppressione   (come  poi  disposto  con  la  ricordata  introduzione
dell'art. 48-bis nell'ordinamento giudiziario).
    Non  sussiste quindi alcun dubbio che le tabelle A e B annesse al
d.lgs.   n. 51/1998   costituiscano   fonte   primaria,   come   tale
suscettibile di accertamento di costituzionalita' sotto vari profili,
primo fra tutti quello dell'eccesso di delega.
    Nella relazione, poi, alle tabelle allegate al predetto schema di
decreto legislativo, e specificamente nella "Parte II - I criteri per
l'istituzione   delle   sezioni  distaccate  di  tribunale",  vengono
individuati,  quali  "criteri  generali  da  adottare", il "bacino di
utenza" di almeno 60.000 abitanti; la densita' abitativa di almeno 40
abitanti  per  kmq; i "collegamenti" con un tempo medio non superiore
all'ora; l'indice di carico presunto (pp. 8-12).
    Alla  p.  16  (punto  6.7)  si  precisa  che il numero di sezioni
staccate di tribunale da istituire sara' piu' contenuto rispetto alle
427  sezioni di pretura, con conseguente chiusura e "accorpamento" di
alcune sezioni ad altre, definite "accorpanti".
    Infine,   nella   concreta   proposta   di  soluzione  in  ordine
all'istituzione  delle  sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa,
comprendente  nel  suo  circondario sei sezioni distaccate di pretura
"delle  quali  alcune  senza  movimento  di  rilievo",  si  affermava
testualmente (p. 31): "appare opportuno procedere all'accorpamento di
Avola  (abitanti  32.012  e  indice  0,6)  su Noto (abitanti 42.986 e
indice  1,82)  che  prevale  perche',  oltre  ad avere parametri piu'
consistenti,  ha una collocazione piu' centrale ed e' stata indicata,
durante le consultazioni, come sede preferita".
    "Si  dispone  inoltre l'accorpamento alla stessa Noto di Pachino,
con 24.891 abitanti e indice 1.03, cosi' ricavando per Noto un'unita'
con circa 100 mila abitanti e un indice di 3,5".
    Da  quanto  sopra  rilevato,  alla  luce del contenuto precettivo
della  delega  concessa dal Parlamento al Governo, emerge che questo,
nell'espletare    gli    atti   preparatori   dell'emanando   decreto
legislativo,  si  era  correttamente  attenuto ai criteri generali ed
obiettivi  elaborati,  pervenendo - con coerente motivazione rispetto
ad  essi - alla individuazione della sezione distaccata della Pretura
di  Noto  come sede "accorpante" nei confronti di Avola e di Pachino,
con  conseguente istituzione in detta citta' della sezione distaccata
del  Tribunale  di Siracusa, mentre nel testo approvato e' incorso in
un  classico  eccesso  di  delega,  consistente  nel  disattendere la
limitazione   costituzionale   insita  nel  suo  potere  delegato,  e
conseguentemente  sia  i  criteri  obiettivi  che  avevano presieduto
l'istruttoria,  sia  ancora  i  risultati  ottenuti con quest'ultima,
risultati  di  tale  univoca  valenza  da  non aver comportato alcuna
perplessita'  nella  scelta,  come era invece avvenuto in altri casi,
nei quali - e solo in essi - la ambivalenza dei dati avrebbe potuto e
dovuto legittimare l'esercizio di una prudente discrezionalita'.
    Ritiene questo giudice che il Governo, depennando dalle tabelle A
e  B annesse al testo legislativo - ed in modo del tutto immotivato -
"Noto"  per sostituirla con "Avola", abbia esorbitato dai "principi e
criteri"    (le   cui   finalita'   delegate   erano   quelle   della
razionalizzazione  dell'ordinamento  giudiziario) che avevano indotto
senza  alcuna  incertezza - per la convergenza di tutti i parametri -
alla  originaria  e  ben  motivata scelta, peraltro conforme anche ai
vari   pareri  espressi  dagli  organi  consultivi,  con  conseguente
violazione dell'art. 76 Cost.
    E'   stata  poi  lamentata  una  disparita'  di  trattamento  fra
situazioni  sostanzialmente uguali, realizzata dal citato art. d.lgs.
n. 51  del  19  febbraio 1998 (e dalle tabelle A e B ad esso annesse)
con  violazione  dell'art. 3  Cost.  ed  ulteriore  violazione  degli
artt. 24 e 113.
    La   parziale   "legificazione"  di  una  materia  (quella  della
geografia    giudiziaria)    sempre    attribuita   alla   competenza
amministrativa dell'Autorita' di Governo (decreto del Guardasigilli),
realizzando  una  doppia disciplina, con ingiustificata ed immotivata
disparita' di trattamento fra l'ipotesi della prima istituzione delle
sezioni  distaccate  di  tribunale  (art. 48-bis  dell'ordinamento) e
quella  della  loro  successiva  modificazione  (art. 48-ter),  norme
entrambe introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51/1998, avrebbe violato
in  maniera  irragionevole  il  fondamentale principio di uguaglianza
sottraendo   la   previsione   immediata  di  cui  all'art. 48-bis  8
"legificata"), a differenza di quella dell'art. 48-ter (attribuita al
provvedimento   amministrativo)   alla   stessa  possibilita'  per  i
cittadini,  gli enti e le formazioni sociali interessate di ricorrere
alla  tutela;  costituzionalmente garantita, di diritti soggettivi ed
interessi legittimi, con conseguente violazione non solo dell'art. 76
Cost.  (non  essendo stata, tale facolta', compresa nella delega), ma
altresi' degli artt. 24 e 113 Cost.
    Questo  giudice,  sul punto, ritiene che il rilievo non sia privo
di   fondamento,   in   considerazione  del  fatto  che  nella  legge
n. 254/1997  non  e'  dato  rinvenire  un  indirizzo  come quello poi
adottato nel d.lgs. n. 51/1998.
    Con  il terzo profilo di incostituzionalita', infine, l'attore ha
lamentato  la  irragionevolezza  della scelta del Comune di Avola, in
luogo  di  quello  di  Noto,  in  relazione alle finalita' volute dal
legislatore  delegante, con violazione, ancora una volta dell'art. 76
Cost.,  le  cui  vincolanti  indicazioni di principio sarebbero state
disattese.
    Anche  questo  rilievo  appare  a  questo  giudice  noti privo di
fondamento,  in  considerazione  del fatto che - in aperta violazione
della delega costituzionale, tendente al fine di "realizzare una piu'
razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari", ed
in  contraddizione  con  la constatazione obiettiva che le sezioni di
pretura  di Avola e Pachino non avevano "movimenti significativi", il
Governo  sia poi addivenuto, senza motivarla, alla sostituzione della
originaria  scelta,  caduta  su  Noto,  con  altra,  quella di Avola,
sezione  di  pretura  di  scarsissima  consistenza e con un bacino di
utenza notevolmente piu' ridotto.
    Va  disposta  pertanto  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione del giudizio, ai sensi
dell'art. 23,  legge  11 marzo  1953,  n. 87  per  la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.