IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; letti gli atti di causa, Premette in fatto Con citazione notificata il 4 gennaio 2000 Jacono Giovanni conveniva in giudizio avanti questo ufficio il Comune di Noto, in persona del sindaco pro tempore, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inadempiente al contratto stipulato inter partes in data 11 febbraio 1999 per la pulizia dei locali comunali e scolastici, con la conseguente condanna al risarcimento del danno patito, quantificabile, fino alla data della citazione, in L. 4.500.000 (o in quell'altra misura contenuta nei limiti di competenza) e alle spese. L'inadempienza lamentata dall'attore consisteva nel fatto che per uno degli stabili oggetto del contratto, quello di via Bovio (sede degli uffici della sez. distaccata di pretura nonche' di quelli del giudice di pace) il comune aveva ridotto la prestazione, con informale comunicazione del 1 giugno 1999 e decorrenza dall'indomani, ai soli locali del giudice di pace e a quelli comuni, in quanto la pretura era stata soppressa da tale data ed i locali da essa occupati, peraltro, erano stati materialmente chiusi. Solo il successivo 11 ottobre, poi, il comune aveva formalizzato la gia' avvenuta riduzione del servizio, a decorrere dal 1 giugno, motivandola con la soppressione della pretura. In siffatto comportamento contrattuale del comune l'attore riteneva di ravvisare un inadempimento risarcibile sotto il profilo del mancato guadagno. Costituendosi in giudizio con comparsa del 5 febbraio 2000, depositata all'udienza di prima comparizione, il comune convenuto chiedeva il rigetto della domanda, affermando che la riduzione delle prestazioni contrattualmente previste (con corrispondente riduzione del corrispettivo) non era stato un atto arbitrario ed illegittimo, ma imposto dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che avendo soppresso la sezione distaccata della Pretura di Noto, aveva istituito ad Avola, anziche' a Noto, una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa. All'udienza di trattazione del 18 febbraio 2000 l'attore sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48-bis dell'Ordinamento Giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto con l'art. 15 del d.lgs n. 51/1998) e delle tabelle A e B annesse al detto Ordinamento, cosi' come con detta disposizione novellato, nella parte in cui veniva istituita ad Avola anziche' a Noto una sezione del Tribunale di Siracusa; in contrasto con le risultanze istruttorie emergenti dai parametri stabiliti nella legge di delega del Parlamento al Governo, cosi' incorrendo nel vizio di accesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione. Aderendo a specifica richiesta dell'attore, questo giudice concedeva alle parti termine per il deposito in cancelleria di note illustrative. A cio' provvedeva, il 26 febbraio 2000, soltanto l'attore, il quale motivava la questione sollevata sotto tre distinti profili. Con ordinanza del 30 marzo 2000 il giudice dichiarava la predetta questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, sospendendo il giudizio ed ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. A seguito di cio' la Corte emetteva ordinanza n. 149 del 9/17 maggio 2001, con la quale dichiarava la manifesta inammissibilita' della questione portata al suo esame, per difetto di rilevanza nella fattispecie de qua. L'attore riassumeva quindi nei termini il giudizio, che proseguiva malgrado il decesso dell'avv. Rizza, difensore del Comune di Noto, stante la volontaria prosecuzione ex art. 302 c.p.c., con la costituzione di nuovo difensore del comune, l'avv. Franza. All'udienza del 27 marzo 2002 l'attore sollevava nuovamente la questione di legittimita' costituzionale ed il giudice riservava ordinanza, concedendo alle parti termine per note illustrative. Solo l'attore le depositava nel termine assegnato, sviluppando il punto relativo alla rilevanza, argomentando che la pronunzia di inammissibilita' della Corte fosse derivata dalla motivazione insufficiente e poco perspicua dell'ordinanza di remissione. In diritto osserva L'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 dispone che il giudice avanti il quale, nel corso di un giudizio, venga sollevata questione di costituzionalita' (con l'indicazione delle norme ritenute viziate e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate) verifichi preliminarmente se la questione stessa sia rilevante nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, se cioe' quest'ultimo possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa. Questo principio, nella odierna fattispecie, deve essere applicato anche alla luce della citata ordinanza n. 149/2001 della Corte costituzionale. Sul punto, ritiene questo giudice che - pur nella obiettiva insufficienza di motivazione contenuta nella precedente ordinanza di remissione del 30 marzo 2000 - la rilevanza sussista e vada riaffermata, in quanto la decisione di merito non puo' essere emessa prescindendo dalla risoluzione della questione sollevata. L'attore, infatti, l'ha sollevata per paralizzare l'eccezione del comune, che aveva giustificato la legittimita' del proprio operato, in quanto obbligatoriamente conseguente alle norme oggi impugnate. Con l'atto di citazione, in altri termini, lo Jacono chiese la condanna del comune al risarcimento del danno causatogli con la riduzione della prestazione contrattualmente stabilita, e solo a seguito dell'eccezione avanzata dall'ente convenuto, di aver dovuto motivarsi a cio' per effetto di disposizione di legge (cosi' negando ogni sua responsabilita' per "danno ingiusto") egli sollevava la questione de qua, lamentando che la norma invocata dal comune a propria difesa, benche' astrattamente idonea ad escludere a suo carico la configurabilita' di un "danno ingiusto", era viziata di illegittimita' costituzionale. Da qui il convincimento di questo giudice, che la previa decisione della Corte costituzionale circa la fondatezza o meno della questione stessa costituisca presupposto necessario ed imprescindibile della decisione di merito sulla controversia che oppone lo Jacono al Comune di Noto. Circa la non manifesta infondatezza della predetta questione, ritiene questo giudice che le argomentazioni svolte nella ordinanza del 30 marzo 2001 siano integralmente condivisibili. Essa muove dalle modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) - mediante gli artt. 48-bis e 48-rer - introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 nel contesto dell'istituzione della figura del giudice unico di primo grado. La prima di queste norme (art. 48-bis) dispone che "Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse" e in detta tabella sono elencate tre sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, con sede nei Comuni di Augusta, Avola e Lentini. Nella tabella A annessa all'ordinamento la circoscrizione della sezione istituita ad Avola risulta formata dai Comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini. La seconda norma (art. 48-ter) riguarda invece le future modifiche delle sezioni distaccate, attribuite alla competenza amministrativa del Ministro Guardasigilli. E' stata in tal modo introdotta una doppia disciplina, nel senso che mentre in sede di prima istituzione delle sezioni distaccate (art. 48-bis) la materia della geografia giudiziaria e' stata "legificata", le successive attivita' di istituzione, soppressione e modificazione della circoscrizione delle sezioni distaccate verranno invece disposte (ai sensi dell'art. 48-ter) con decreto motivato del Ministro della giustizia. Il quadro normativo cosi' delineato e' stato ritenuto dall'attore costituzionalmente illegittimo. E' stato anzitutto lamentato un eccesso di delega in cui il Governo sarebbe incorso, in relazione alla delega del Parlamento, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., il quale prescrive che "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti". Utilizzando appunto, per l'istituzione del giudice unico e la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, lo strumento usuale in ogni analoga ipotesi di complessita', quello della delega, la legge 16 luglio 1997 n. 254 (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1997, n. 181) con l'art. 1 consentiva al Governo di varare "uno o piu' decreti legislativi" per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei "principi direttivi" ivi elencati, fra cui (let. i), quello di "sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale (...) secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficolta' di collegamento, indice di contenzioso sia civile che penale". La laboriosa istruttoria tendente alla individuazione, sulla base dei predetti criteri, delle sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, porto' alla conclusione che una di esse (a servizio della intera parte meridionale di quella provincia, e cioe' dei Comuni di Noto, Avola, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini) doveva essere istituita a Noto. Nella relazione generale allo schema di decreto legislativo recante "Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane" si sottolinea che la loro prima istituzione e' "indubitabilmente demandata al decreto legislativo", con eventuale possibilita' di delegificare (su conforme parere delle commissioni parlamentari) i successivi provvedimenti di istituzione e soppressione (come poi disposto con la ricordata introduzione dell'art. 48-bis nell'ordinamento giudiziario). Non sussiste quindi alcun dubbio che le tabelle A e B annesse al d.lgs. n. 51/1998 costituiscano fonte primaria, come tale suscettibile di accertamento di costituzionalita' sotto vari profili, primo fra tutti quello dell'eccesso di delega. Nella relazione, poi, alle tabelle allegate al predetto schema di decreto legislativo, e specificamente nella "Parte II - I criteri per l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale", vengono individuati, quali "criteri generali da adottare", il "bacino di utenza" di almeno 60.000 abitanti; la densita' abitativa di almeno 40 abitanti per kmq; i "collegamenti" con un tempo medio non superiore all'ora; l'indice di carico presunto (pp. 8-12). Alla p. 16 (punto 6.7) si precisa che il numero di sezioni staccate di tribunale da istituire sara' piu' contenuto rispetto alle 427 sezioni di pretura, con conseguente chiusura e "accorpamento" di alcune sezioni ad altre, definite "accorpanti". Infine, nella concreta proposta di soluzione in ordine all'istituzione delle sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, comprendente nel suo circondario sei sezioni distaccate di pretura "delle quali alcune senza movimento di rilievo", si affermava testualmente (p. 31): "appare opportuno procedere all'accorpamento di Avola (abitanti 32.012 e indice 0,6) su Noto (abitanti 42.986 e indice 1,82) che prevale perche', oltre ad avere parametri piu' consistenti, ha una collocazione piu' centrale ed e' stata indicata, durante le consultazioni, come sede preferita". "Si dispone inoltre l'accorpamento alla stessa Noto di Pachino, con 24.891 abitanti e indice 1.03, cosi' ricavando per Noto un'unita' con circa 100 mila abitanti e un indice di 3,5". Da quanto sopra rilevato, alla luce del contenuto precettivo della delega concessa dal Parlamento al Governo, emerge che questo, nell'espletare gli atti preparatori dell'emanando decreto legislativo, si era correttamente attenuto ai criteri generali ed obiettivi elaborati, pervenendo - con coerente motivazione rispetto ad essi - alla individuazione della sezione distaccata della Pretura di Noto come sede "accorpante" nei confronti di Avola e di Pachino, con conseguente istituzione in detta citta' della sezione distaccata del Tribunale di Siracusa, mentre nel testo approvato e' incorso in un classico eccesso di delega, consistente nel disattendere la limitazione costituzionale insita nel suo potere delegato, e conseguentemente sia i criteri obiettivi che avevano presieduto l'istruttoria, sia ancora i risultati ottenuti con quest'ultima, risultati di tale univoca valenza da non aver comportato alcuna perplessita' nella scelta, come era invece avvenuto in altri casi, nei quali - e solo in essi - la ambivalenza dei dati avrebbe potuto e dovuto legittimare l'esercizio di una prudente discrezionalita'. Ritiene questo giudice che il Governo, depennando dalle tabelle A e B annesse al testo legislativo - ed in modo del tutto immotivato - "Noto" per sostituirla con "Avola", abbia esorbitato dai "principi e criteri" (le cui finalita' delegate erano quelle della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario) che avevano indotto senza alcuna incertezza - per la convergenza di tutti i parametri - alla originaria e ben motivata scelta, peraltro conforme anche ai vari pareri espressi dagli organi consultivi, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. E' stata poi lamentata una disparita' di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali, realizzata dal citato art. d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (e dalle tabelle A e B ad esso annesse) con violazione dell'art. 3 Cost. ed ulteriore violazione degli artt. 24 e 113. La parziale "legificazione" di una materia (quella della geografia giudiziaria) sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'Autorita' di Governo (decreto del Guardasigilli), realizzando una doppia disciplina, con ingiustificata ed immotivata disparita' di trattamento fra l'ipotesi della prima istituzione delle sezioni distaccate di tribunale (art. 48-bis dell'ordinamento) e quella della loro successiva modificazione (art. 48-ter), norme entrambe introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51/1998, avrebbe violato in maniera irragionevole il fondamentale principio di uguaglianza sottraendo la previsione immediata di cui all'art. 48-bis 8 "legificata"), a differenza di quella dell'art. 48-ter (attribuita al provvedimento amministrativo) alla stessa possibilita' per i cittadini, gli enti e le formazioni sociali interessate di ricorrere alla tutela; costituzionalmente garantita, di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con conseguente violazione non solo dell'art. 76 Cost. (non essendo stata, tale facolta', compresa nella delega), ma altresi' degli artt. 24 e 113 Cost. Questo giudice, sul punto, ritiene che il rilievo non sia privo di fondamento, in considerazione del fatto che nella legge n. 254/1997 non e' dato rinvenire un indirizzo come quello poi adottato nel d.lgs. n. 51/1998. Con il terzo profilo di incostituzionalita', infine, l'attore ha lamentato la irragionevolezza della scelta del Comune di Avola, in luogo di quello di Noto, in relazione alle finalita' volute dal legislatore delegante, con violazione, ancora una volta dell'art. 76 Cost., le cui vincolanti indicazioni di principio sarebbero state disattese. Anche questo rilievo appare a questo giudice noti privo di fondamento, in considerazione del fatto che - in aperta violazione della delega costituzionale, tendente al fine di "realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari", ed in contraddizione con la constatazione obiettiva che le sezioni di pretura di Avola e Pachino non avevano "movimenti significativi", il Governo sia poi addivenuto, senza motivarla, alla sostituzione della originaria scelta, caduta su Noto, con altra, quella di Avola, sezione di pretura di scarsissima consistenza e con un bacino di utenza notevolmente piu' ridotto. Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale delle suindicate norme.